I trasporti internazionali e la normativa vigente

Il compartimento dei trasporti internazionali, oltre a risultare uno dei pochi scampati alla crisi economica globale, è una categoria sempre vincolata a nuovi regolamenti e norme in materia; quello dei traslochi da Napoli internazionali, in particolare, visto il crescente numero di persone che stabiliscono di emigrare all’estero, è in continua trasformazione, nonostante quest’anno sia fattibile annotare nel nuovo regolamento anche delle costanti. A restare uguale è la definizione del prezzo dei traslochi da Napoli internazionali per i quali resta in vigore il regolamento del decreto legislativo 286/05,  il quale decreta che il prezzo venga fissato con libertà tra la ditta di traslochi di Napoli ed il mandatario.

 

Se, una volta fissato il preventivo, il mandatario accresca la quantità di merce da trasferire, la definizione del prezzo verrà rimessa al giudice; decisiva, quindi, rimane l’effettuazione del sopralluogo da parte della ditta di traslochi di Napoli prima che venga eil preventivo. Questo è davvero molto rilevante, soprattutto perché il supposto “contratto di trasloco” non è ancora assoggettato né a leggi specifiche, né ad una dottrina legale: questo tipo di contratto in sede di competenza giuridica viene chiamato “innominato”. Questa carenza viene in parte chiarita dalla Corte di Cassazione, con sentenza  n. 18232 del 2003, per la quale gli interventi di imballaggio, caricamento e scaricamento sono da valutarsi come manovre secondarie al trasporto e, quindi, una volta definite, non andrebbero ad alterare il contratto. Un fatto recente nei traslochi da Napoli internazionali riguarda invece le manovre di montaggio e di smontaggio dei mobili, che da quest’anno accedono alle prestazioni opzionali, mentre il disimballaggio è un’operazione superflua rispetto all’attività regolare e che andrà concordata in differente forma.

 

In ogni caso la persona che deve traslocare e la ditta di traslochi di Napoli, potranno ogni volta addizionare e precisare il tipo di attività da realizzarsi. Resta ancora da analizzare la portata dei danni: oltre alla garanzia contrattuale, in caso di danni si può applicare l’articolo 2051 del codice civile, che sancisce la responsabilità di tipo effettivo, la quale risulta oltrepassabile solo nel caso in cui il danno sia derivante ad un caso accidentale ed unico. Una novità importante riguarda anche il contratto dei traslochi da Napoli internazionali: quest’ultimo non può comprendere postille supposte “vessatorie” che impongano gravità o limiti al consumatore, come per esempio la restrizione della responsabilità per i danni alle cose e, anche nel caso in cui siano introdotte nel contratto, sono da considerarsi non valide.